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Informazioni sull'associazione

Ultimo Aggiornamento: 13/12/2007 12:22
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Città: NAPOLI
Età: 43
Sesso: Maschile
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13/12/2007 12:22
 
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TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1
A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione culturale denominata "SFA.CE.LU.M".
Articolo 2
L'associazione ha sede inMilano, in via Betti 30.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3
L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.
L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica.
Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonchè dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4
L'associazione ha le seguenti finalità:
1) Stabilire e mantenere relazioni fra i soci, promuovere iniziative in loro favore e svolgere
attività culturali;
2) Proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione di ogni forma culturale;
3) Rappresentare il punto di vista dei Soci nei confronti delle istituzioni;
4) Promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
5) Organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
6) Favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
7) Cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

Articolo 5
Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione provvede, fra l’altro a:
a) tenere un archivio di tutti i membri, con il consenso degli interessati e nel rispetto delle
norme sulla privacy;
b) informare i soci sull’attività dell’Associazione;
c) promuovere incontri fra i soci;
d) partecipare a incontri e manifestazioni di particolare interesse culturale;
e) stabilire contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, in particolare con le similari
Associazioni in Italia e nel mondo.
f) stabilire una quota associativa annuale ad iniziare dal 2° anno sociale.
TITOLO III - SOCI

Articolo 6
L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.
La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.
Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a [....] soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

Articolo 7
Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.
[oppure Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.]

Articolo 8
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9
Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente. (nota 1 varie)

Articolo 10
L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.
Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono ruoli ricoperti dai Soci Fondatori fino alle dimissioni dei medesimi.
L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.
L’assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell’associazione (nota 2 varie). Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell'associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria.

Articolo 11
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 12
Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.


TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 13
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Articolo 14
L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Articolo 15
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 16
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.
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